L’insegnante è un mestiere che può essere svolto a tempo pieno, oppure poche ore alla settimana. I contratti della scuola italiana oscillano da un minimo di sette ore settimanali fino a un massimo di diciotto ore (ventiquattro, per quanto riguarda le scuole elementari). Ci si chiede spesso quindi se un docente possa svolgere un altro lavoro in contemporanea, e se sì, quale. Questo articolo cercherà di chiarire i vostri dubbi. 

La normativa che regola il lavoro degli impiegati pubblici, e quindi anche dei docenti, afferma che questi ultimi non possono svolgere attività extra-istituzionali (come riportato dal DPR n. 3/1957 e dal D.lgs n.165/2001). Tuttavia, la normativa ammette delle eccezioni: è possibile svolgere altre attività qualora vi sia l’autorizzazione da parte del dirigente scolastico. Andando a vedere più nel dettaglio, la normativa divide fra incompatibilità assolute (ovvero, attività lavorative che non possono assolutamente essere svolte dal docente), incompatibilità relative (attività lavorative che il docente può svolgere se autorizzato dal dirigente scolastico) e compatibilità (attività che il docente può svolgere senza l’autorizzazione del dirigente scolastico). 

Quali lavori un insegnante non può assolutamente svolgere 

Le attività incompatibili sono quelle che creano un conflitto d’interessi con l’attività ordinaria di docenza, o che hanno un carattere prevalente rispetto all’impegno scolastico. Le incompatibilità riguardano i docenti che svolgono più del 50% delle ore previste dal contratto a tempo pieno. Quindi, un insegnante che svolge più di nove ore alla settimana, non può dedicarsi alle seguenti attività: impieghi alle dipendenze di privati, attività commerciali, industriali o professionali; cariche presso società costituite a fine di lucro e un ulteriore impiego presso un’amministrazione pubblica

Per i docenti che svolgono più di nove ore a settimana, è comunque prevista la possibilità di offrire ripetizioni private, ma non a studenti dell’istituto per cui il docente insegna. Per svolgere ripetizioni private, è comunque necessario chiedere l’autorizzazione del dirigente scolastico. 

Quali lavori è possibile svolgere, ma sotto autorizzazione 

Se sei un insegnante impiegato part-time, quindi con prestazione lavorativa fino al 50%, non rientri nel reame dell’incompatibilità. Tuttavia, qualora tu volessi svolgere una seconda attività, devi comunicare tutto al dirigente scolastico. Sarà lui a valutare che la seconda attività lavorativa non pregiudichi il tuo corretto esercizio di docenza. Sono compatibili le libere professioni, gli incarichi di revisione contabile; incarichi occasionali conferiti da altre pubbliche amministrazioni; le partecipazioni a società agricole a conduzione familiare o a società per azioni; le cariche in società cooperative e le attività di amministrazione condominiale

Quali attività puoi svolgere, senza autorizzazione 

Puoi svolgere, senza richiedere l’autorizzazione al docente, prestazioni che esprimono il diritto di personalità di associazioni di manifestazione del pensiero, incarichi in qualità di relatore presso convegni e seminari, compensi in qualità di autore o inventore di opere d’ingegno, incarichi attribuiti dalle organizzazioni sindacali o attività di formazione diretta come dipendente delle pubbliche amministrazioni. 

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Giada Finucci
Giada Finucci